statuto dell’associazione

DENOMINAZIONE

Art.1 – E’ istituita, come libera Associazione,  secondo la normativa vigente,   l’Associazione denominata:

“Wondy Sono Io”

SEDE

Art.2 – L’Associazione ha sede in Milano, Viale Abruzzi n. 11.
L’Associazione potrà aprire sedi operative e sedi secondarie o trasferire la sede, senza che ciò dia luogo a modifiche statutarie.
Art.3 –
 L’Associazione ha durata illimitata.

OGGETTO E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.4 – L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, svolge  attività di sensibilizzazione alla lettura e per la realizzazione di un premio  letterario denominato “ Premio  Wondy – letteratura resiliente“ .

FINALITA

Art.5 – L’Associazione persegue, nell’ambito dello scopo associativo sopra indicato, le seguenti finalità:

  • Organizza, promuove e gestisce la realizzazione del premio  letterario “ Premio  Wondy –  di letteratura resiliente “ per il quale si rimanda ad apposito bando, annualmente istituito .
  • Diffonde la cultura della lettura come strumento per approfondire e sviluppare tematiche sociali , attraverso la partecipazione a fiere, convegni, premi letterari, iniziative culturali  e letterarie.
  • Promuove campagne di sensibilizzazione sul tema della lotta ai tumori, organizzando o partecipando  a convegni, conferenze, incontri e  corsi, con particolare riguardo  al mondo delle scuole.
  • Diffonde la memoria di Francesca Del Rosso, tramite la promozione di libri dell’autrice , organizzando seminari e  convegni, istituendo  borse di studio e promuovendo  tutte le altre iniziative  complementari  alle principali sopra citate.

L’Associazione inoltre si propone di :

  • svolgere attività divulgativa inerente all’attività dell’Associazione stessa, attraverso a pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale e su internet.

Per il raggiungimento  delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

  1. effettuare attività di promozione anche attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei.;
  2. promuovere ed organizzare convegni, congressi, corsi di perfezionamento e pubblicazioni per dibattere argomenti d’interesse professionale e culturale dell’associazione,
  3. organizzare e promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità;
  4. avvalersi delle prestazioni  dei propri associati, la cui attività sarà svolta in forma volontaria, liberamente e gratuitamente;
  5. avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente rese  da terzi ovvero da associati purché queste ultime siano  svolte nell’ambito  di specifiche attività professionali.
  6. compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e , pur non avendo  fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole rivolte ai soci ma anche ai terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento  degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o concedere in locazione  beni  mobili  e immobili;
  7. stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni  o terzi in genere, aventi finalità analoghe,  al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione.
  8. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

PATRIMONIO

Art.6 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote associative la cui entità è determinata anno per anno dall’Assemblea dei soci con riferimento ai soci fondatori, onorari e ordinari e aderenti.
b) sovvenzioni, contributi e oblazioni da parte di persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi,nell’ambito dei fini statutari.
c) proventi derivanti da iniziative promosse dall’Associazione e corrispondenti anch’esse alla finalità del presente statuto.
d) lasciti e donazioni.
e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g) ogni altra entrata ammessa e compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo.
h) l’Associazione potrà raggiungere il proprio scopo anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, che dovranno essere sempre ausiliarie e sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. I proventi dell’attività dell’Associazione non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.
L’Associazione che non ha scopo di lucro e impegna in ogni caso le risorse del Patrimonio esclusivamente in funzione degli obiettivi statutari.


I SOCI

Art.7 – Possono far parte dell’associazione:
–           i soci Fondatori
–           i soci onorari
–           i soci ordinari
–           i soci aderenti

Soci fondatori – sono  coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Soci onorari –  possono esserlo  scrittori, giornalisti e chiunque altro che  in Italia o all’estero abbia contribuito alla diffusione della lettura come sviluppo di tematiche sociali,  alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della resilienza.
Possono  esserlo anche Enti pubblici e privati, aziende, istituti di credito e organismi in genere  che abbiano erogato o che eroghino sovvenzioni e contributi, con impegno ricorrente, sia pure senza obbligo di periodicità. L’ammissione è disposta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo su proposta del presidente o dei membri del consiglio.
Soci ordinari possono esserlo coloro che ne facciano  richiesta al Consiglio Direttivo e che intendano  impegnarsi direttamente alla realizzazione delle finalità statutarie.
Soci aderenti   possono esserlo coloro  che ne facciano richiesta al Consiglio  Direttivo e che, pur ritenendo di non potersi impegnare direttamente alla realizzazione delle finalità statutarie, intendono essere informati per partecipare alle iniziative dell’associazione.

I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l’attività dell’associazione, abbiano presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea, dichiarando: di voler partecipare alla vita associativa;
– di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto ed i principi etici in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione. Per poter essere soci bisogna essere maggiorenni , ma possono  esserlo  anche i minorenni se  rappresentati da un genitore,  che deve essere a sua volta associato. I soci minorenni hanno diritto di voto tramite un proprio  genitore, fino  a quando  non raggiungono  la maggiore età, mentre non possono  entrare a far parte del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali.
Tutti i soci versano una quota associativa annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo  per ciascuna categoria. I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote. E’ garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi salvo che non siano soci minorenni.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali , fatte salve le limitazioni di cui  all’art 5,punto e).

I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dall’Associazione.

Art. 8 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota annuale, per dimissioni, per morte o per esclusione.

Il socio può liberamente recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta formalizzata all’Assemblea  o al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero in caso di comportamento indegno  e/o pregiudizievole  all’attività dell’Associazione può essere escluso  su decisione del Consiglio.
In tal caso è  ammesso ricorso all’Assemblea,  da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione della esclusione.
La eventuale conferma dell’esclusione verrà deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 Art. 9 – Sono organi dell’Associazione:
–           l’Assemblea generale
–           il Consiglio direttivo
–           il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario   e il Tesoriere
–           il Consiglio dei Probiviri (facoltativo )
–           il Collegio dei Revisori (facoltativo ).-


ASSEMBLEA

 Art.10 – L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, onorari e aderenti.  L’Assemblea dell’Associazione, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli associati.

Delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti, quando non è richiesta, per i singoli atti, una maggioranza qualificata. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea impegnano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

DIRITTO DI VOTO

Art.11 – Ogni associato dispone di un solo voto, il cui diritto può essere esercitato solo se in regola con il pagamento della quota associativa annua. L’associato può esercitare il diritto di voto anche mediante delega scritta ad altro associato, che non può comunque sommare più di due deleghe.

TERMINI E MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Art.12 – L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale,   per l’approvazione del rendiconto  annuale consuntivo e  preventivo.

L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo o altro membro delegato lo chiedano.

La convocazione deve avvenire mediante un avviso scritto, contenente l’ordine del giorno,   da consegnare a mano o inviare con lettera semplice/fax/ mail/ telegramma agli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza,  tramite avviso affisso presso la sede sociale e, se possibile, negli altri luoghi in cui si svolgono le attività.  E’  ammesso  anche l’avviso  della convocazione nella homepage del sito  web dell’associazione,  pubblicato sempre almeno  otto giorni prima.

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

Art.13 – Rientrano nelle competenze dell’assemblea:
a) l’approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo
b) le delibere di modifica dello statuto;
c) le delibere sulle altre materie demandate dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
d) all’approvazione dei regolamenti interni associativi;
e) le delibere demandate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo
f) la nomina del Consiglio Direttivo,
g) la nomina eventuale del Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per quelle concernenti le modalità di modifica dello Statuto, per le quali occorre la presenza, in persona o per delega, dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di scioglimento valgono le maggioranze indicate nel successivo art. 25.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell’associazione, mentre  è ordinaria in tutti gli altri casi.

L ‘Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è  presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando  ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo  dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14 – L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del loro numero.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell’elezione., il Vicepresidente,  il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e suoi componenti sono tacitamente rieleggibili.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15 – Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti gli atti di gestione e direzione dell’Associazione, compresi quelli di straordinaria amministrazione e gli atti di disposizione del patrimonio che non siano riservati all’Assemblea.

Il Consiglio inoltre:

– determina l’ammontare delle quote associative annuali;
– assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui alle norme di settore  e ai fini  fiscali, il regime di cui  la L. 398/91;
– redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente a uno dei suoi consiglieri , fissandone i limiti nello  specifico atto di delega.

COMPETENZE DEL PRESIDENTE E  DEL VICE-PRESIDENTE

Art.16 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e dà esecuzione agli atti disposti sia dall’Assemblea sia dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione trasmessa tramite lettera semplice/fax/ mail/ telegramma con avviso contenente l’ordine del giorno, comunicato a ciascuno dei suoi componenti su iniziativa del Presidente.

La convocazione deve essere partecipata almeno otto giorni prima della riunione. In caso d’urgenza o su domanda motivata o sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, il Presidente è obbligato a diramare la convocazione senza il rispetto del termine di preavviso di cui sopra.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.18 – Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la presenza del 50% dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Ove, a seguito di regolare convocazione, tale condizione non sia soddisfatta, il Presidente è autorizzato, consultati i membri presenti, ad assumere decisioni che abbiano carattere d’urgenza.

VERBALI DI RIUNIONE

Art.19 – I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

COMPETENZE DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Art.20 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione, s’incarica della tenuta dei libri contabili e predispone le bozze dei rendiconti. Le cariche  di Segretario  e Vicepresidente  possono  essere ricoperte dalla medesima persona.

Collegio dei revisori

Art.21 – il collegio dei revisori, qualora nominato,  è  composto da cinque membri, di cui  tre effettivi  e due supplenti nominati contemporaneamente e con le stesse modalità previste per i membri del consiglio direttivo. Competenza del collegio dei revisori è quella di vigilare sulla corretta gestione finanziaria, contabile e fiscale  delle attività d’associazione riferendo al consiglio direttivo e all’assemblea.

Collegio dei probiviri

Art.22 – Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da 4 membri di cui 3 elettivi e 1 supplente e quando instaurato, è eletto contemporaneamente con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto i componenti elettivi del Consiglio Direttivo. Esso ha il compito di esaminare e decidere i provvedimenti di carattere disciplinare a carico degli Associati.

Avverso ai provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.


GRATUITA’ DELLE CARICHE

Art.23 – Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’ufficio.


ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO – UTILI

E AVANZI DI GESTIONE

Art.24 – L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea ha l’obbligo di approvare annualmente i rendiconti preventivi e consuntivi.

Nel rispetto delle disposizioni normative, è fatto espresso divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione se non nei limiti ed ai sensi di legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.


SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.25– Nel caso lo scopo dell’Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità l’Associazione si scioglie.

In ogni caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, deliberando con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni dell’Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti secondo le deliberazioni dell’Assemblea ad altra Associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, a sensi di legge.


RINVIO

Art.26 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni di cui all’art. 14 e seguenti del Codice Civile nonché le disposizioni della  normativa di riferimento.

 

Milano, 31 maggio 2017